Silvano falocco – Fondazione Ecosistemi
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50/2016 (noto come il Nuovo Codice Appalti) ha introdotto novità significative in materia di obblighi amministrativi cui tutte le Pubbliche Amministrazioni sono ora chiamate ad attenersi in particolare per raggiungere obiettivi di carattere ambientale e sociale.
E’ utile analizzare quali sono gli articoli, previsti dal nuovo codice, che rafforzano l’uso dello strumento di Green Public Procurement e l’adozione dei criteri ambientali minimi negli appalti.
Innanzitutto con l’articolo 30 si stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni debbano garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, e che le stazioni appaltanti debbano rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e di pubblicità. L’articolo stabilisce inoltre che il principio di economicità possa essere subordinato, nei limiti delle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
L’articolo 34 – visto che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero dell’Ambiente – dispone, come peraltro già indicato dalla Legge 221/2015, che, per gli affidamenti di qualunque importo, almeno il 50% del valore a base d’asta relativamente agli appalti, adotti questi CAM (il criterio ambientale minimo per l’edilizia è stato approvato con DM 24/12/2015). Si prevede inoltre, nei prossimi anni, l’aumento progressivo della percentuale del 50% del valore fino al 100% dal 1° gennaio 2020.
L’articolo 34 ribadisce quindi l’obbligatorietà di Green Public Procurement.
L’articolo 68 prevede, in particolare, che le specifiche tecniche siano inserite nei documenti di gara e definiscano le caratteristiche previste per lavori, e che si possano riferire allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
Tra queste caratteristiche rientrano a pieno titolo i livelli della prestazione ambientale, le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti, compresa l’accessibilità per persone con disabilità.
L’articolo 69 sulle etichettature per le caratteristiche ambientali e sociali prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano imporre un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle specifiche caratteristiche ambientali o sociali o di altro tipo, purché tali etichette si basino su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori, stabiliti in un procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative.
L’articolo 87 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici – qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, quale il possesso di sistemi o di norme di gestione ambientale – facciano riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o ad altri sistemi di gestione ambientale purché conformi alle norme europee o internazionali in materia.
In ogni caso le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e ammettono altri tipi di prove relative l’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti, per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.
Infine l’articolo 96 – che va letto considerando che il codice degli appalti considera prioritario e prevalente, nell’articolo 95, il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa – prevede una sostanziale novità per la valutazione economica delle offerte in termini di costo efficacia, introducendo la valutazione dei costi del ciclo di vita (Life Cycle Costing).
Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati; per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve essere invece basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori, accessibile a tutte le parti interessate e i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti.
Il nuovo codice degli appalti completa quindi l’opera di integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le fasi del processo di affidamento e permette di raggiungere gli obiettivi di Green Public Procurement che il nostro paese si è dato, con l’approvazione della Legge 221/2015. D’ora in poi da un lato le stazioni appaltanti che si ostineranno a non inserire i criteri ambientali minimi negli appalti rischiano di andare incontro a ricorsi da parte di quegli operatori economici che rispondono pienamente ai requisiti ambientali richiesti dai CAM, d’altra parte le imprese o i professionisti che non garantiscono le prestazioni ambientali richieste rischiano di andare velocemente fuori dal mercato pubblico.
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