ING. Andrea Milia
Durante il corso dei lavori, capita che gli stessi debbano interrompersi per effetto di cause di varia natura, ripercuotendosi inevitabilmente sulle pattuizioni contrattuali fra le quali, e non ultima, le tempistiche d’appalto. Dette circostanze possono essere legittime, pertanto sopravvenute e quindi impreviste ed imprevedibili durante la fase del progetto oppure illegittime, ossia indotte circostanze prevedibili in sede di progetto ma non accuratamente valutate.
Rientrano tra le circostanze legittime ad esempio, un ritrovamento archeologico in un’area di nessuna rilevanza archeologica, sempre che esista uno specifico documento di indagine archeologica preliminare, una frana nel corso di lavori stradali/civili…, ma può anche accadere che davanti ad una sopravvenuta normativa tecnica l’amministrazione decida, in corso d’opera, di adeguare l’opera al fine di renderla conforme a detta norma, o ancora, ad esempio, l’utilizzo di un innovativo materiale in sostituzione di uno previsto in progetto e da esso non contemplato poiché non ancora sul mercato all’atto della stesura dello stesso. In generale, quindi, laddove si presentassero delle circostanze che, nonostante la dovuta diligenza, non si potevano prevedere all’atto del progetto, confermando quindi le condizioni di imprevedibilità, la sospensione dei lavori in questi casi risulterà legittima. Laddove, invece, le cause ostative potevano essere prevedibili durante le attività di indagini e progettuali, secondo opportuna diligenza, come la mancata bonifica da ordigni bellici, se di competenza dell’ente appaltante, rinvenute interferenze sotterranee non previste, la mancanza di autorizzazioni, o se fossero scadute nel caso presenti, da parte di enti terzi non direttamente interessati all’appalto, ebbene in questi casi l’impresa sarà costretta a subire un arresto delle lavorazioni con inevitabili deficit di resa produttiva rispetto a quanto previsto in fase di offerta.
Esiste, però, un ulteriore caso disciplinato dalla normativa amministrativa, ossia quello per il quale la sospensione, pur nascendo per effetto di condizioni di imprevedibilità, per cui indotta da condizioni legittime, si trasformi in illegittima. Una delle circostanze è l’ingiustificato prolungarsi delle tempistiche della sospensione risultando sproporzionate, a parere dell’impresa, rispetto alle cause inducenti e alle tempistiche contrattuali. Infatti l’amministrazione, non appena accertate le condizioni di improcedibilità dei lavori per circostanze indipendenti dall’impresa esecutrice, ha il dovere di interrompere i lavori, totalmente/parzialmente e porre in essere, con la dovuta tempestività, tutte le attività utili a far riprendere i lavori il prima possibile e, non appena cessate le cause ostative, procedere alla ripresa dei lavori.
Davanti alla sospensione totale/parziale illegittima, l’appaltatrice se vorrà far valere i propri diritti in merito al danno subito dovrà, a pena di decadenza, firmare con riserva il verbale di sospensione e quello di ripresa dei lavori, ed esplicitare le dovute contestazioni (art. 107 comma 4 D.Lgs. 50/2016). Mentre, nel caso in cui la sospensione inizialmente legittima si trasformi in illegittima, sarà sufficiente che la riserva venga iscritte nel verbale di ripresa dei lavori, a condizione però che l’impresa abbia diffidato il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori (art. 10 comma 4 D.M. 49/2018). In tutti i casi, le predette riserve dovranno essere riportate nel registro di contabilità e confermate, sempre a pena di decadenza, nel conto finale (art. 14 D.M. 49/2018).
Giova ricordare che il tempo utile per iscrivere ed esplicitare la riserva, dovrà essere specificato nel CSA (Capitolato Speciale d’Appalto). In difetto si applicheranno i termini previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2019. Più in generale, laddove nessun termine temporale dovesse essere riportato nei suesposti documenti, in merito all’esplicazione delle riserve, il consiglio è quello di non far trascorrere un tempo superiore ai 15 giorni naturali e consecutivi.
https://www.ingegneriaconsulenze.com/andreamilia
- Ritrovato archeologico in cantiere
- Imprevedibile mareggiata che ha causato la sospensione (legittima) lavori




