Ing. ANDREA MILIA
Un altro documento idoneo a ricevere contestazioni è l’Ordine di Servizio.
L’Ordine di Servizio, infatti è un atto amministrativo mediante il quale il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) e D.L (Direttore dei Lavori) impartiscono all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle prestazioni (D.M. 49/18). Giova ricordare che l’impresa è obbligata a dare seguito a dette disposizioni/istruzioni. Nel caso in cui l’appaltatrice ritenesse che le istruzioni impartite non rientrino all’interno dei lavori contrattualmente pattuiti, o si ritenga in disaccordo, dovrà contestare il contenuto firmando con riserva l’Ordine di Servizio.
L’utilità affidata all’Ordine di Servizio è quella, tralasciando eventuali comunicazioni indotte da obblighi contrattuali, di superare criticità di varia natura nell’intesa della regolare esecuzione dell’opera e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali e normative.
Varie possono essere le ragioni per l’emissione di un OdS, come ad esempio:
– la richiesta di un comportamento adeguato alle circostanze;
– l’allontanamento di personale negligente, indisciplinato o incompetente;
– il rifiuto del materiale;
– demolizione di opere non eseguite a regola d’arte;
– nuove lavorazioni – di piccola entità, e nuovi prezzi;
– nuove lavorazioni – di piccola entità, in sostituzione di quelle contrattuali;
– …
Una delle circostanze che capita con una certa frequenza riguarda il caso di richiesta di lavori aggiuntivi non previsti in appalto per i quali non si stabiliscono i compensi o ulteriori tempistiche, oppure che contempli un importo inadeguato rispetto all’attività richiesta. In questi casi, o laddove si ritenesse che la direttiva impartita mediante Ordine di Servizio causi un danno all’esecutrice, si dovrà firmare l’atto amministrativo con riserva, esplicando la stessa entro e non oltre i tempi indicati nel C.S.A. (Capitolato Speciale d’Appalto) o, in alternativa, lo scrivente consiglia di non far trascorrere più di 15 gg dalla predetta firma con riserva. – Si richiamano i precedenti numeri della rivista in cui si precisava l’importanza della tempestività e dell’esaustività descrittiva e analitica della riserva –
In generale, seppur non specificatamente definito nel D.Lgs 50/16 e s.m.i., l’OdS è redatto in duplice copia. Entrambe andranno firmate dall’esecutore e dalla Direzione Lavori.
Esiste inoltre la possibilità che sia la stessa impresa a richiedere l’emissione dell’Ordine di Servizio allorquando, ad esempio, vengano impartiti nuovi lavori o variazioni per i quali l’impresa dovrà richiedere il ristoro economico oppure nel caso in cui sia necessario legittimare la lavorazione richiesta. Infatti in questo secondo caso la mancanza dell’Ordine di Servizio potrebbe in qualche modo far supporre che la nuova lavorazione sia stata eseguita su iniziativa della stessa impresa ma senza la superiore autorizzazione dell’ente appaltante.
Infine, esiste una condizione per la quale l’OdS possa essere disatteso dall’impresa, esprimendo motivato dissenso mediante riserva, ossia quando la direttiva contenga evidenti errori di natura tecnica e/o amministrativa, e quindi in quelle circostanze in cui esista la concreta possibilità di mettere a rischio l’incolumità delle persone, danneggiare delle cose o l’opera possa essere oggetto di precoci ed ingiustificati deterioramenti. Vale la pena ricordare, infatti, che l’impresa non è un mero esecutore ma un soggetto altamente specializzato che collabora, insieme all’amministrazione (inclusi progettista, DL e CSE) alla buona riuscita dell’opera pubblica.
https://www.ingegneriaconsulenze.com/andreamilia


