La crisi economica spinge sempre più spesso le amministrazioni a risparmiare ovunque sia possibile, ivi compreso nei lavori di pulizia e sgombero della neve, predisponendo contratti di appalto che prevedono l’esecuzione di lavori minimi, pregiudicando la sicurezza dei cittadini e la qualità del servizio.
Quali possono essere le responsabilità per le imprese appaltatrici per il cattivo servizio determinato dalla volontà di risparmio delle amministrazioni?
Titolare di un’impresa appaltatrice del servizio di sgombero neve nella Provincia di Urbino

La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, quale proprietaria delle strade demaniali, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Ne consegue che l’affidamento della manutenzione stradale in appalto a singole imprese appaltanti non può considerarsi ragione sufficiente per sottrarre la P.A. dal dovere di sorveglianza e di controllo sul loro operato.
Il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade costituisce soltanto lo strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito proprio dell’ente territoriale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, ai sensi dell’art. 14 del vigente Codice della Strada; per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità dell’Ente committente nei confronti dei cittadini.
Ne consegue che l’impresa appaltatrice sarà, eventualmente, chiamata a rispondere nei confronti della Pubblica Amministrazione nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso prospettato, non avendo evidenza del bando di gara e/o del relativo contratto di appalto, non si è chiaramente nella condizione di dare una risposta più precisa, fermo restando il dovere dell’Impresa di adempiere correttamente a quanto previsto in detto bando/contratto.
Resta fermo che nel caso in cui talune modalità di sgombero della neve siano oggettivamente vietate, per esempio dal Regolamento di Polizia Urbana, l’appaltatore dovrà, comunque, usando la diligenza del buon padre di famiglia, verificare con la P.A. che l’attività richiesta non possa essere suscettibile di contestazioni.
Sarà poi la Pubblica Amministrazione a dover rispondere nei confronti dei propri cittadini per un servizio ritenuto da questi ultimi “non all’altezza”.

Ho letto l’articolo in merito allo sgombero della neve (Soluzioni per Lavori Pubblici n. 52 settembre – ottobre 2011) e vorrei sapere se è legittimo per un’amministrazione comunale predisporre un regolamento di Polizia Urbana che imponga ai privati un obbligo di provvedere direttamente alla rimozione della neve dai marciapiedi antistanti le proprie abitazioni.
Se sì, questo potrebbe esonerare l’amministrazione da ogni responsabilità in merito?
Responsabile Direzione Affari Generali e Servizi Demografici di un Comune in provincia di Modena

L’ipotesi di prevedere nel Regolamento di Polizia Urbana un qualche obbligo a carico dei privati di sgomberare la neve dai tratti di suolo pubblico prospicienti le loro proprietà non può essere considerato di per sé illegittimo.
Anzi, similari disposizioni sono previste nei Regolamenti di numerosi comuni italiani.
A mero titolo d’esempio, segnalo il recente Regolamento del Comune di Bologna (approvato nel febbraio di quest’anno) che, all’art.6, così dispone: “Sgombero della neve – 1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. […] 3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo. 4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. 5. E’ fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d’acqua. 6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500”.
In senso del tutto analogo, pur con diverse caratteristiche e formulazioni, sono anche gli artt.9, comma 5 e 11 del Regolamento di Torino, ovvero l’art.26 del Regolamento di Milano, nonché molti altri, quasi tutti facilmente reperibili on line.
Alla luce di ciò, consiglio di esaminarne alcuni, trovandovi ispirazione per quanto dovrà scrivere, tenendo naturalmente conto che l’obbligo non potrà essere eccessivamente stringente, sproporzionato o esteso oltremisura.
Da ultimo, segnalo però che qualsivoglia obbligo a carico dei privati non potrà esimere la Pubblica Amministrazione dalla generica responsabilità ex art.2051 Codice Civile, permanendo comunque in capo al Comune quantomeno il dovere di controllare l’adempimento dell’obbligo medesimo.